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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 431 - Decorrenza Degli Effetti Della Sentenza Di Revoca  
  La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324). Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca ่ esclusa con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).