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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 428 - Atti Compiuti Da Persona Incapace d'Intendere o Di Volere  
  Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati (1441 e seguenti) su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore (120, 591 n. 3, 1425 e seguenti). L'annullamento dei contratti (775, 1425) non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto (2953). Resta salva ogni diversa disposizione di legge (120, 591, 775, 1195; att. 130).