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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2953 - Effetti Del Giudicato Sulle Prescrizioni Brevi  
  I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), si prescrivono con il decorso di dieci anni.