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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2948 - Prescrizione Di Cinque Anni  
  Si prescrivono in cinque anni: le annualità delle rendite perpetue (1861) o vitalizie (1872); 1 bis. il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore; le annualità delle pensioni alimentari, le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni (1571) gli interessi (1282) e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi; le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro (dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale); (1751, 2118 e seguenti). Art. 2949 Prescrizione in materia di società Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese (2188 e seguenti). Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge (2394, 2487).