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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 269 - Dichiarazione Giudiziale Di Paternità e Maternità  
  La paternità (123 att.) e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate (38 att.) nei casi in cui il riconoscimento è ammesso (250). La prova della paternità e della maternità pụ essere data con ogni mezzo. La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui ce fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale.