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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 247 - Legittimazione Passiva  
  Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti (Cod. Proc. Civ. 102) necessari nel giudizio di disconoscimento. Se una delle parti č minore o interdetta, l'azione č proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Se una delle parti č un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione č proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice. Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice (248).