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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2163 - Assegnazione Delle Scorte Al Termine Della Mezzadria  
  Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative,) della convenzione o degli usi, l'assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti: se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna; se si tratta di scorte morte circolanti, per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna; se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato d'uso.