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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2087 - Tutela Delle Conduzioni Di Lavoro  
  L'imprenditore e tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.