Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1931 - Compensazione Dei Crediti e Debiti  
  In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto (1241 e seguenti; att. 187).