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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1927 - Suicidio Dell'Assicurato  
  In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non ่ tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario. L'assicuratore non ่ nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi (1901), non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione e cessata.