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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 190 - Responsabilità Sussidiaria Dei Beni Personali  
  I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali (179) di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti (1294).