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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1776 - Obblighi Dell'Erede Del Depositario  
  L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, ่ obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non ่ stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante (1203 e seguenti).