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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1697 - Accertamento Della Perdita e Dell'Avaria  
  Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate. Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese. Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall'Art. 696 Cod. Proc. Civ.