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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1673 - Perimento o Deterioramento Della Cosa  
  Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o ่ deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla (1207), il perimento o il deterioramento e a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia. Se la materia ่ stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera ่ a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto ่ a carico dell'appaltatore.