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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1647 - Nozione  
  (Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, Leggi Speciali) Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono (sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative) (2079).