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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1513 - Accertamento Dei Difetti  
  In caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'Art. 696, Cod. Proc. Civ. Il giudice, su istanza (Cod. Proc. Civ. 125) della parte interessata, può ordinare il deposito (att. 77) o il sequestro della cosa stessa, nonché la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni. La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato.