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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1511 - Denunzia Nella Vendita Di Cose Da Trasportare  
  Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine (1495) per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento (att. 172).