Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1508 - Vendita Separata Di Cosa Indivisa  
  Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non può valersi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.