Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1449 - Prescrizione  
  L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'Art. 2947. La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta.