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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1354 - Condizioni Illecite o Impossibili  
  E' nullo il contratto (1421 e seguenti) al quale ่ apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (prel. 31). La condizione impossibile rende nullo il contratto se ่ sospensiva; se ่ risolutiva, si ha come non apposta (634). Se la condizione illecita o impossibile ่ apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto ่ disposto dall'Art. 1419.