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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1350 - Atti Che Devono Farsi Per Iscritto  
  Devono farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura privata (2702 e seguenti), sotto pena di nullità: i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812, 2643); i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili, il diritto di superficie (952 e seguenti), il diritto del concedente e dell'enfiteuta (957 e seguenti); i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) di diritti indicati dai numeri precedenti; i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali (1027 e seguenti), il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione (1021 e seguenti); gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti; i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico (971); i contratti di anticresi (1960 e seguenti); i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni (1571 e seguenti); i contratti di società (2247 e seguenti) o di associazione (2549 e seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato; gli atti che costituiscono rendite perpetue (1861 e seguenti) o vitalizie (1872 e seguenti), salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato (1871); gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari (2646); le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti; gli altri atti specialmente indicati dalla legge (14, 47, 162, 203, 209, 484, 519, 601 e seguenti, 782, 918, 1284, 1351, 1392, 1403, 1503, 1524, 1543, 1605, 1862, 1864, 1978, 2096, 2328, 2464, 2475, 2504, 2518, 2603, 2821, 2879, 2882; Cod. Proc. Civ.;807, 808; Cod. Navig. 237, 249, 278, 328, 565, 852, 857).