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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1314 - Obbligazioni Divisibili  
  Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non è solidale (1292), ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.