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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1313 - Insolvenza Di Un Condebitore In Caso Di Rinunzia Alla Solidarietà  
  Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.