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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1276 - Invalidità Della Nuova Obbligazione  
  Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi (2881).