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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 126 - Separazione Dei Coniugi In Pendenza Del Giudizio  
  Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il Tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio (150 e seguenti, 232, 234); può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori (2) o interdetti (414).