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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1260 - Cedibilità Dei Crediti  
  (vedere anche Legge 21 febbraio 1991, n. 52, Leggi Speciali, Factoring. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito (1198) anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge (323, 447, 1823). Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.