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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1234 - Inefficacia Della Novazione  
  La novazione ่ senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria (2881). Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile (1425 e seguenti), la novazione ่ valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario (1444).