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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1230 - Novazione Oggettiva  
  L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.