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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1198 - Cessione Di Un Credito In Luogo Dell'Adempimento  
  Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito (1260), l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti (2928). E' salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'Art. 1267.