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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1167 - Interruzione Dell'Usucapione Per Perdita Di Possesso  
  L'usucapione è interrotta (2945) quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno. L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione (2953) diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.