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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1160 - Usucapione Delle Universalità Di Mobili  
  L'usucapione di un'universalità di mobili (816) o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni. Nel caso di acquisto in buona fede (1147) da chi non e proprietario, in forza di titolo idoneo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni.