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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1103 - Disposizioni Della Quota  
  Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel Capo IV del Titolo III del libro VI (2825).