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Codice Civile



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  Art.: 1011 - Ritenzione Per Le Somme Anticipate  
  Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 1009 e dal secondo comma dell'art. 1010, l'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta (art. 152).