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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1000 - Riscossione Di Capitali  
  Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d'usufrutto (1998), è necessario il concorso del titolare del credito e dell'usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non è opponibile all'altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti (260 e seguenti). Il capitale riscosso dev'essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l'usufrutto. Se le parti non sono d'accordo sul modo d'investimento, provvede l'autorità giudiziaria (1998).